Mantenimento funzioni assistenziali e primariati

Mantenimento funzioni assistenziali e primariati


I professori universitari di 1^ e 2^ fascia, afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, titolari di settori scientifico disciplinari che necessitano di supporto assistenziale, mantengono il diritto a svolgere l’attività assistenziale fino a quando permangono in servizio.

Infatti, il comma 18 dell’art. 1 della legge n. 230 del 4.11.2005 consente ai professori universitari di materie cliniche - in servizio alla data di entrata in vigore della citata norma - di mantenere le funzioni primariali e assistenziali come limite massimo fino al 72° anno di età, ivi compreso il biennio di permanenza in servizio di cui all’art. 16 del D.l.vo 503/92, qualora concesso.

La stessa legge - art. 1, comma 19 – prevede che i docenti nominati secondo le disposizioni della norma in questione saranno collocati a riposo al termine dell’anno accademico nel quale compiranno il 70° anno di età, ivi compreso il biennio di permanenza in servizio di cui all’art. 16 del D.l.vo 503/92. Lo stesso limite si applica anche ai docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 230/05 che optano per la nuova disposizione normativa.

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