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Riscatto

 

Destinatari

La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti e si ottiene a domanda degli interessati  con onere a proprio carico.

 

AI SENSI DEL D.Lgs. 184/97

Sono riscattabili i seguenti periodi e servizi con la relativa durata legale corsi universitari (dal 12/7/97 anche se non richiesti per il posto ricoperto):

  • diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diploma di laurea;
  • diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
  • dottorato di ricerca;
  • periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti utili a pensione (con totalizzazione);
  • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero;
  • servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore;
  • borse di studio;
  • servizio di medico interno (solo per i ricercatori);
  • aspettativa senza assegni e casi previsti dal D.lgs. 564/1996.

 

Termini di presentazione della domanda di riscatto

  1. cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall'effettiva cessazione;
  2. qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
  3. nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

 

NUOVE NORME IN MATERIA DI RISCATTO

Ulteriori novità sono state introdotte dalla legge sul Welfare in tema di riscatto con particolare riferimento all'utilità per il conseguimento dell’anzianità contributiva.

La nuova norma, in deroga a quanto previsto dell’art. 1, comma 7, legge 335/95, dispone che i periodi/servizi riscattati, saranno utili anche ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

Inoltre, tutti coloro che presentano domanda di riscatto dal 1 gennaio 2008 avranno la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.

Il suddetto importo è deducibile fiscalmente.

Si evidenzia,peraltro, che la legge sul Welfare ha dato facoltà di riscatto anche a coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa; in tal caso il destinatario di tale norma può rivolgersi all’INPS.

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