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NOMINA IN RUOLO E RETRIBUZIONE

Informazioni generali
riferimenti normativi:

  • D.P.R. 11/07/1980, n. 382
  • Legge 28/02/1990, n. 37
  • Legge 24/12/1993, n. 537 (art.5, co.9)
  • Legge 03/07/1998, n. 210 e D.P.R. 23/03/2000, n.117
  • Legge 23/12/1998, n. 448 (art.26)
  • Legge 19/10/1999, n. 370
  • Legge 28/12/2001, n. 448 (artt. 23 e 24)
  • Legge 30/12/2010, n. 240
  • D.P.R. 15/12/2011, n. 232

Il rapporto di lavoro del docente con l'Università inizia con il Decreto Rettorale di nomina; con tale provvedimento, il docente viene incardinato presso il Dipartimento che lo ha chiamato ed inquadrato in un settore scientifico disciplinare.

La decorrenza giuridica viene indicata nel decreto di nomina mentre la decorrenza economica parte dall'effettiva assunzione in servizio presso il Dipartimento; normalmente la decorrenza giuridica e quella economica coincidono.

Il Decreto di nomina determina anche lo stipendio spettante in applicazione delle previsioni normative giacché i docenti sono esclusi dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro (art.3 D.L.vo 165/2001), contrariamente al personale tecnico amministrativo il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro in conformità ai CCNNLL del Comparto Università.

Il diritto alla retribuzione, unitamente alla libertà di insegnamento e di ricerca scientifica (costituzionalmente garantita) è tra i diritti fondamentali del personale docente e ricercatore, cui corrispondono naturalmente degli obblighi sia didattici che scientifici (quali ad es.: l'obbligo di tenere un registro delle lezioni dei corsi ovvero l'obbligo di presentare ogni 3 anni, al Consiglio del Dipartimento di appartenenza, una relazione sull'attività scientifica svolta).

  • La retribuzione mensile di un docente a tempo definito è costituita da stipendio ed indennità integrativa speciale. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno, la misura del trattamento economico spettante è maggiorata del 40% ed è prevista l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.
  • Fino alla conferma in ruolo (per i professori associati) o alla nomina ad ordinario (per i professori straordinari) lo stipendio aumenta, con cadenza biennale, del 2,50% calcolato sulla classe iniziale.
  • Dopo la conferma in ruolo (ovvero la nomina ad ordinario) la progressione economica del tempo pieno si sviluppa in successive 6 classi biennali di stipendio pari all'8% della classe attribuita all'atto della nomina ad ordinario ovvero della conferma nel ruolo di associato ed in seguito in ulteriori classi biennali fino alla 14ª pari al 6% della 6ª classe. Dopo la 14ª classe vengono attribuiti aumenti biennali del 2,50% calcolati sulla 14ª classe.
  • Viceversa la progressione economica in caso di regime di impegno a tempo definito prevede, successivamente alle prime 6 classi biennali dell'8%, una serie di aumenti biennali del 2,50% calcolati sulla 6ª classe.
  • Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art.24 L. 23.12.1998, n.448), gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e ricercatori universitari sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale pubblico contrattualizzato.
  • La percentuale di tale aumento, pari mediamente a circa il 2% annuo, è determinata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A decorrere dal 01.01.2014 la struttura retributiva del personale docente e ricercatore si determina in applicazione del DPR 232/11, solo per il personale in servizio assunto ai sensi della legge 210/98.

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