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Aspettativa

riferimenti normativi:

D.P.R. 10/01/1957, n. 3
D.L. 112/2008 conv. in Legge 06/08/2008, n. 133
D.L. 179/2012 conv. in Legge 17/12/2012, n. 221

Oltre al congedo straordinario il dipendente può fruire di periodi di aspettativa per malattia o per motivi di famiglia.

1) Aspettativa per motivi di salute (art. 68 D.P.R. 3/57)
Nel caso dell'aspettativa per malattia, il dipendente può chiedere di essere collocato in aspettativa, per una durata non inferiore ai sette giorni. L'istanza va corredata da idonea certificazione medica secondo le modalità di cui alla circolare n. 36788 del 17.12.2013 consultabile alla pagina:

https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RP/Ripartizione_del_Personale/UPDR/regolamenti_circolari/circolareUPDR_prot.36788.pdf

L'Amministrazione provvederà a disporre il controllo medico fiscale ed a seguito dell'acquisizione del referto medico-fiscale, inviato dalla ASL di competenza, si provvederà ad emettere formale provvedimento rettorale.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute non può protrarsi per più di 18 mesi continuativi.

Il docente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo.

Poiché trattasi di assenza per malattia, tale istituto comporta l’erogazione del trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento che, anche se di carattere fisso e continuativo, non rientri nel trattamento fondamentale, nonché di ogni altro trattamento accessorio, per i primi dieci giorni di assenza. 

Si specifica che due periodi di aspettativa si sommano, ai fini della durata massima dei 18 mesi, quando tra di essi intercorra un lasso di tempo inferiore ai 3 mesi.

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Resta fermo l'obbligo per i dipendenti che fruiscono dell'aspettativa per motivi di salute di essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale (dalle ore 09.00 alla ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni compresi quelli festivi).

 

2) Aspettativa per motivi di famiglia (artt. 69 e 70 D.P.R. 3/57)
Nel caso dell'aspettativa per motivi di famiglia, il docente deve presentare motivata domanda al Rettore; acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente, l'Amministrazione si pronuncia in merito entro un mese ed ha facoltà di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa; l'aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può superare la durata di un anno, durante il quale il richiedente non usufruisce di alcun assegno, due periodi di aspettativa si sommano ai fini della determinazione del limite massimo, quando tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Si precisa che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di salute e di famiglia non può superare complessivamente la durata di due anni e mezzo in un quinquennio.

 

 

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