Copertura figurativa dei periodi di astensione obbligatoria e riscatto dell’astensione facoltativa (Congedi parentali) al di fuori del rapporto di lavoro

Gli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/01 consentono l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, del congedo di maternità (astensione obbligatoria) e dei congedi parentali (astensione facoltativa), anche se tali eventi si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro.

L’art. 25 del citato D.Lgs. prevede l’accredito figurativo per i periodi di congedo per maternità (anche quella anticipata) verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, purché all’atto della domanda vi sia  il requisito di almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro

Riguardo ai congedi parentali in assenza di rapporto di lavoro, l’art. 35 comma 5  prevede che tali periodi sono riscattabili ai fini pensionistici, nella misura massima di 5 anni e per non più di 6 mesi per ogni evento, purché all’atto della domanda i richiedenti possano far valere almeno 5 anni di contribuzione in costanza di effettiva  attività lavorativa.

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